MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO
DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA
Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva è redatto dalla Scuola Subacquea Laudense SSD a RL (di seguito, “Società” o “SSL”), in ottemperanza al Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati emanato da ASC - Attività Sportive Confederate con delibera n. 57 del 28/08/2023, in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 39/2021 e dalla Delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 255/2023.
La finalità del modello organizzativo e di condotta è quella di codificare pratiche e comportamenti coerenti da adottare e condividere da parte di tutti (Atleti, Tecnici, Istruttori, Dirigenti, Accompagnatori, Collaboratori, Volontari e soggetti che a qualsiasi titolo partecipano alle attività SSL) volti a prevenire e contrastare eventuali abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati.
Il presente Modello tiene conto delle caratteristiche delle attività svolte da SSL, tra cui attività subacquee, apnea, mermaiding, attività in piscina, prove, corsi, uscite, immersioni, trasferte, attività in ambiente naturale e attività con minori o persone in condizioni di particolare vulnerabilità.
La SSD aggiorna il Modello con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario per recepire modifiche normative, integrazioni delle Linee Guida o del Regolamento Safeguarding ASC, nonché raccomandazioni del Safeguarding Office ASC. Ferma la cadenza formale di aggiornamento, il Responsabile effettua una valutazione almeno annuale dell’effettività delle misure e propone le eventuali azioni correttive.
Art. 1 - Finalità
1. Il presente documento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.Lgs. n. 198/2006 sui Tesserati, specie se minori d’età nell’ambito della Società.
2. L’obiettivo del presente Modello è promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, in particolare minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l’integrità fisica e morale di tutti i Tesserati.
3. Il Modello persegue inoltre la prevenzione concreta dei rischi di abuso, violenza e discriminazione mediante misure di controllo, formazione, sensibilizzazione, individuazione precoce dei segnali di disagio (“early warning”), gestione riservata delle segnalazioni e verifica periodica dell’efficacia delle misure adottate.
Art. 2 - Campo di applicazione
I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:
a. i Tesserati presso la Società, ai sensi di quanto disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati;
b. tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con la Società;
c. tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Società o partecipano alle attività organizzate, gestite o supervisionate da SSL.
Art. 3 - Diritti e doveri dei tesserati
1. Diritto fondamentale dei Tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.
2. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo, al conseguimento di brevetti o qualifiche, alla performance e alla prosecuzione dell’attività programmata.
3. Il presente documento costituisce l’insieme di Linee Guida e Principi a cui la Società e tutti i Tesserati sono tenuti ad uniformarsi al fine di perseguire:
a) la promozione dei diritti di cui ai commi precedenti;
b) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specie se minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità;
c) la consapevolezza dei Tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
d) l’individuazione e l’attuazione da parte del sodalizio di adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti dei Tesserati minori;
e) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e la tutela dei segnalanti e delle persone coinvolte;
f) l’informazione dei Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
g) la partecipazione del sodalizio e dei Tesserati alle iniziative organizzate nell’ambito delle politiche di safeguarding adottate;
h) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding della Società.
4. Chiunque partecipi, con qualsiasi funzione o titolo, alle attività SSL è tenuto a rispettare i predetti diritti dei Tesserati e a collaborare alla prevenzione di situazioni di rischio.
Art. 4 - Comportamenti rilevanti
1. Ai fini del presente Modello, costituiscono comportamenti rilevanti:
a. l’abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del Tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
b. l’abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado, in senso reale o potenziale, di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l’integrità psicofisica del Tesserato. Rientrano anche l’indurre o costringere un Tesserato a svolgere attività fisica o sportiva inappropriata rispetto all’età, allo stato di salute, alla preparazione o alle qualifiche possedute, il forzare ad allenarsi o immergersi in condizioni di malessere, infortunio, paura o disagio, nonché l’uso improprio o arbitrario di attrezzature sportive; rientrano altresì i comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, sostanze vietate o pratiche di doping;
c. la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, verbale, non verbale o fisico, che comporti fastidio o disturbo, comprese osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, linguaggio del corpo inappropriato, richieste indesiderate o comunicazioni a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
d. l’abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, considerata non desiderata, o il cui consenso sia costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un Tesserato ad attuare condotte sessuali inappropriate o indesiderate o nell’osservarlo in condizioni e contesti non appropriati;
e. la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di un evento, comportamento, condotta o atto rilevante, ometta di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse o nella trascuratezza dei bisogni fisici e/o psicologici del Tesserato;
f. l’incuria: la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
g. l’abuso di matrice religiosa: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
h. il bullismo e il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possano mettere in atto, personalmente o attraverso social network o altri strumenti di comunicazione, in maniera isolata o ripetuta, ai danni di uno o più Tesserati, con lo scopo di esercitare potere o dominio, ovvero comportamenti di prevaricazione e sopraffazione idonei a determinare disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento;
i. i comportamenti discriminatori: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali o politiche, disabilità, età, identità di genere o orientamento sessuale.
2. I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, di persona o tramite strumenti informatici, web, messaggi, e-mail, social network, blog, sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie digitali.
3. Costituiscono altresì condotte rilevanti tutti i comportamenti ulteriori che siano ostativi al raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1.
Art. 5 - Principi
I soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti ai seguenti principi:
a. assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell’inviolabilità della persona;
b. riservare ad ogni Tesserato attenzione, impegno, rispetto e dignità, garantendo uguali condizioni senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità o altra condizione personale;
c. prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione alle circostanze che riguardino minorenni;
d. segnalare senza indugio le circostanze di interesse ai soggetti preposti alla tutela; quando è coinvolto un minore, l’informazione agli esercenti la responsabilità genitoriale è effettuata tenendo conto dell’interesse e della sicurezza del minore e delle indicazioni delle autorità competenti;
e. confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della Società quando sussista il sospetto che possano essere attuate condotte rilevanti ai sensi del presente documento;
f. far svolgere l’attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
g. programmare e gestire l’attività, anche in occasione di trasferte, uscite e immersioni, individuando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati;
h. ottenere e conservare, in caso di atleti minorenni, l’autorizzazione scritta degli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute individuali, attività in orari o luoghi non usualmente frequentati, trasferte o altre situazioni che richiedano specifica autorizzazione;
i. prevenire, durante allenamenti, corsi, prove, uscite, manifestazioni e immersioni, i comportamenti e le condotte sopra descritti mediante azioni di sensibilizzazione e controllo;
j. spiegare in modo chiaro che apprezzamenti, commenti e valutazioni non strettamente inerenti alla prestazione sportiva e rientranti tra i comportamenti indicati nel presente Modello possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;
k. favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile;
l. limitare il contatto fisico con i Tesserati, in particolare se minori, a quanto effettivamente necessario per ragioni tecniche, didattiche, di assistenza o sicurezza, spiegandone preventivamente, quando possibile, finalità e modalità e interrompendolo in presenza di disagio;
m. evitare situazioni di isolamento non necessario tra un adulto e un minore;
n. utilizzare, per le comunicazioni organizzative con i minori, canali trasparenti e coerenti con le procedure SSL, evitando comunicazioni private di natura personale o non pertinenti all’attività sportiva;
o. porre la salute, la sicurezza e il benessere del Tesserato al di sopra della performance, del risultato, del completamento della lezione, del corso o dell’immersione.
Art. 6 - Piano annuale di prevenzione e gestione del rischio
1. Su proposta del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, l’organo amministrativo della Società approva almeno annualmente un Piano di prevenzione e gestione del rischio safeguarding, proporzionato alla dimensione di SSL, alle discipline praticate e alle caratteristiche dei Tesserati.
2. Il Piano individua le principali situazioni di rischio e le relative misure di prevenzione, con particolare attenzione a:
- attività in piscina,magazzini e aree in cui è facilitato il contatto fisico o l’esposizione del corpo;
- attività subacquee, apnea e mermaiding nelle quali assistenza, contatto fisico o prossimità possono essere tecnicamente necessari;
- lezioni o sessioni individuali, prove, attività fuori dagli orari ordinari e attività con numero ridotto di presenti;
- uscite, immersioni, viaggi, trasferte, pernottamenti, utilizzo di natanti e spostamenti con mezzi privati;
- assistenza sanitaria, primo soccorso, gestione di malori o infortuni e altre situazioni che richiedano contatti fisici;
- comunicazioni digitali, chat, social network, fotografie, video e gestione delle immagini;
- attività con minori, persone con disabilità o altri Tesserati in condizioni di particolare vulnerabilità;
- eventuali situazioni organizzative emerse da segnalazioni, incidenti, quasi incidenti o verifiche periodiche.
3. Il Piano definisce, per quanto applicabile, misure preventive, controlli periodici, strumenti di early warning, iniziative formative e informative, regole di accesso agli spazi, gestione delle segnalazioni, tutela dei segnalanti e delle vittime, misure di inclusione e azioni di miglioramento.
4. Il Responsabile verifica almeno annualmente l’attuazione del Piano e riferisce all’organo amministrativo sulle criticità riscontrate e sulle azioni correttive proposte, nel rispetto della riservatezza delle persone coinvolte.
Art. 7 - Tutela dei minori - certificazioni per i collaboratori della Società
1. La Società, quando instaura un rapporto di lavoro - a prescindere dalla forma - con soggetti chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori, richiede preventivamente la documentazione prevista dalla normativa vigente, compreso, ove dovuto, il certificato del casellario giudiziale.
2. Ogni collaboratore, dirigente, socio e volontario che svolge la propria attività per la Società a contatto con minori deve visionare e sottoscrivere il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione. Istruttori, Tecnici e Staff della Società sottoscrivono altresì gli eventuali codici etici e comportamentali richiesti dall’organismo affiliante o dalla didattica di riferimento.
3. La Società assicura che i soggetti a contatto regolare con minori ricevano informazioni sulle procedure di safeguarding, sui canali di segnalazione, sui comportamenti vietati e sulle specifiche misure previste per trasferte, comunicazioni digitali e attività individuali.
4. La documentazione relativa ai requisiti e alle verifiche è custodita con modalità idonee a tutelare la riservatezza e viene aggiornata secondo le scadenze previste dalla normativa e dalle procedure applicabili.
Art. 8 - Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021, la Società nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e ne comunica la nomina ad ASC secondo le modalità previste dall’organismo affiliante.
2. Il Responsabile deve essere scelto tra persone di comprovata moralità e competenza e deve possedere i requisiti previsti dal Regolamento Safeguarding ASC vigente. La scelta deve inoltre garantire, per quanto compatibile con l’organizzazione della Società, autonomia e assenza di situazioni di conflitto di interessi rispetto alle funzioni esercitate.
3. La nomina e i contatti del Responsabile sono adeguatamente resi pubblici mediante affissione presso la sede e pubblicazione sulla homepage del sito istituzionale e sugli altri canali ritenuti idonei.
4. Il Responsabile dura in carica secondo quanto previsto dal Regolamento Safeguarding ASC e può essere riconfermato.
5. In caso di cessazione del ruolo del Responsabile per dimissioni o altro motivo, la Società provvede alla sostituzione nei termini previsti dal Regolamento Safeguarding ASC e comunque con la massima tempestività.
6. La nomina può essere revocata prima della scadenza per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato dell’organo amministrativo; della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Office ASC.
7. Il Responsabile è tenuto a:
a. vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento Safeguarding ASC, del presente Modello, del Codice di condotta e delle procedure adottate da SSL;
b. predisporre o proporre all’organo amministrativo il Piano annuale di prevenzione e gestione del rischio di cui all’art. 6 e verificarne l’attuazione;
c. adottare o proporre, secondo le proprie competenze e le regole applicabili, iniziative anche urgenti di “quick response” per prevenire o contenere situazioni di rischio, ferma la competenza degli organi sociali e delle autorità per i provvedimenti di rispettiva spettanza;
d. formulare proposte di aggiornamento del Modello e del Codice di condotta tenendo conto delle caratteristiche concrete delle attività SSL;
e. valutare almeno annualmente l’effettività delle misure di safeguarding, sviluppando, ove necessario, un piano d’azione per la risoluzione delle criticità riscontrate;
f. assicurare la tempestiva e riservata gestione delle segnalazioni ricevute e adottare misure contro ogni forma di vittimizzazione secondaria;
g. segnalare al Safeguarding Office ASC e agli ulteriori organi competenti le condotte rilevanti secondo le procedure applicabili e fornire le informazioni o la documentazione legittimamente richieste;
h. partecipare alle attività formative previste dall’organismo affiliante o ritenute necessarie per l’aggiornamento del ruolo;
i. accedere, per quanto necessario allo svolgimento delle proprie funzioni e nel rispetto della normativa privacy, alle informazioni e agli spazi sportivi della Società e richiedere la collaborazione dei soggetti interessati;
j. predisporre almeno annualmente una breve relazione sull’attività svolta, sulle misure preventive attuate e sulle eventuali criticità, senza riportare dati personali non necessari o dettagli che possano compromettere la riservatezza delle segnalazioni.
8. Il Responsabile svolge le proprie funzioni in autonomia e indipendenza, nel rispetto del Regolamento Safeguarding ASC e delle competenze degli organi sociali e delle autorità pubbliche.
Art. 8 - Dovere di segnalazione - tutela dei segnalanti e delle vittime
1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti ai sensi del precedente art. 4 che coinvolgano Tesserati, specie se minorenni, è tenuto a darne immediata comunicazione al Responsabile tramite il canale riservato predisposto dalla Società. La casella e-mail dedicata è gestita esclusivamente dal Responsabile o con modalità che ne garantiscano la riservatezza.
2. Chiunque sospetti comportamenti rilevanti può confrontarsi con il Responsabile della Società o direttamente con il Safeguarding Office ASC. Alla data della presente revisione, ASC indica quale contatto del proprio Safeguarding Office l’indirizzo safeguarding@ascsport.it, salvo successivi aggiornamenti pubblicati dall’Ente.
3. In caso di gravi comportamenti lesivi o di situazioni che possano integrare reati o comportare un pericolo attuale per una persona, la Società e il Responsabile agiscono nel rispetto degli obblighi di legge e attivano, quando necessario, le autorità competenti e i servizi di emergenza, evitando attività investigative autonome che possano compromettere la tutela della vittima o gli accertamenti.
4. La Società adotta misure volte a prevenire qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria o ritorsione nei confronti dei Tesserati o di chi abbia, in buona fede:
a. presentato una denuncia o una segnalazione;
b. manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
c. assistito o sostenuto un altro Tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
d. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
e. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.
5. L’identità del segnalante e delle persone coinvolte, nonché ogni elemento che possa consentirne l’identificazione, sono trattati con riservatezza e comunicati soltanto ai soggetti competenti e nella misura necessaria alla gestione del caso o all’adempimento di obblighi di legge.
6. Le segnalazioni manifestamente infondate formulate con dolo o colpa grave possono dar luogo alle conseguenze previste dal sistema disciplinare, senza che ciò possa essere utilizzato per scoraggiare segnalazioni effettuate in buona fede.
Art. 9 - Obblighi informativi, formativi ed altri obblighi
1. La Società è tenuta a pubblicare il presente Modello e il nominativo e i contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni presso la propria sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sulla homepage del sito istituzionale.
2. Al momento dell’adozione del presente Modello e in occasione di ogni sua modifica, la Società ne dà comunicazione ai propri Tesserati, soci, lavoratori, collaboratori e volontari con strumenti idonei, anche via posta elettronica.
3. La Società informa il Tesserato o, quando minorenne, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura dell’atleta, del presente Modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile.
4. La Società dà comunicazione delle informazioni rilevanti al Responsabile, al Safeguarding Office ASC e agli ulteriori organi competenti secondo le procedure applicabili.
5. La Società diffonde presso i propri Tesserati idonee informative finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei Tesserati in ordine ai propri diritti, obblighi e tutele.
6. La Società prevede adeguate misure per la diffusione o l’accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
7. La Società prevede un’adeguata informativa ai Tesserati o, se minorenni, a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate in occasione di manifestazioni, trasferte, attività in piscina, uscite e immersioni.
8. La Società dà comunicazione ai Tesserati delle ulteriori politiche di safeguarding adottate da ASC o dagli altri organismi sportivi ai quali essa risulti affiliata o aggregata.
9. SSL promuove una formazione periodica per dirigenti, istruttori, tecnici, accompagnatori e collaboratori sui principali segnali di rischio, sulle modalità corrette di gestione delle situazioni di disagio e sulle procedure di segnalazione, conservando evidenza delle attività formative svolte.
Art. 10 - Uso degli spazi della Società
1. Deve essere garantita, secondo le regole della struttura ospitante e senza interferire con la sicurezza dell’attività, la possibilità di accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso alla Società durante allenamenti e sessioni prova di Tesserati minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati.
2. Presso le strutture in gestione o in uso alla Società devono essere predisposte misure idonee a prevenire situazioni di rischio safeguarding, con particolare attenzione a magazzini, locali tecnici e aree appartate.
3. Nelle attività acquatiche e subacquee, quando il contatto fisico sia necessario per assistenza, sicurezza o insegnamento di una tecnica, esso deve essere limitato a quanto strettamente necessario, coerente con la finalità didattica e, quando possibile, spiegato preventivamente al Tesserato.
Art. 11 - Trasferte
1. In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti minorenni sono riservate camere, eventualmente in condivisione con altri atleti secondo criteri compatibili con età, privacy e sicurezza, diverse da quelle in cui alloggiano tecnici, dirigenti o altri accompagnatori, salvo il caso di parentela o altre situazioni espressamente autorizzate e compatibili con le regole applicabili.
2. Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto le azioni necessarie a garantire l’integrità fisica e morale degli stessi ed evitare comportamenti rilevanti ai fini del presente Modello.
3. Per i minori, eventuali trasporti individuali con un solo adulto non appartenente al nucleo familiare devono essere evitati quando non necessari; se indispensabili per ragioni organizzative, devono essere preventivamente conosciuti o autorizzati dagli esercenti la responsabilità genitoriale e gestiti con criteri di trasparenza.
4. Le comunicazioni relative a trasferte, orari, pernottamenti e variazioni organizzative che coinvolgono minori avvengono attraverso canali ufficiali o gruppi trasparenti, coinvolgendo, ove opportuno, gli esercenti la responsabilità genitoriale.
Art. 12 - Tutela della privacy
1. A tutti gli atleti (o esercenti la responsabilità genitoriale), tecnici, dirigenti, collaboratori e soci della Società, all’atto dell’iscrizione/tesseramento e comunque ogni qual volta venga effettuata una raccolta di dati personali, è resa l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e, ove applicabile, 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
2. I dati raccolti sono gestiti e trattati nel rispetto del GDPR e della normativa vigente, sulla base della pertinente base giuridica e secondo i principi di minimizzazione, limitazione delle finalità, esattezza, sicurezza e limitazione della conservazione.
3. Le categorie particolari di dati personali, inclusi i dati relativi alla salute, sono trattate esclusivamente quando ricorre una delle condizioni previste dall’art. 9 del GDPR; quando il trattamento si fonda sul consenso, questo deve essere esplicito e documentato.
4. La pubblicazione di fotografie e video dei Tesserati sui canali della Società avviene nel rispetto dell’informativa e della base giuridica applicabile. Per i minori, le immagini non devono essere lesive della dignità, della sicurezza o della riservatezza e devono essere gestite secondo le specifiche autorizzazioni e procedure SSL.
5. La documentazione cartacea e digitale contenente dati personali è custodita in modo da impedirne l’accesso a persone non autorizzate. Eventuali violazioni di dati personali sono gestite secondo la procedura privacy e, ove ricorrano i presupposti, notificate all’Autorità Garante e comunicate agli interessati nei termini previsti dalla normativa.
6. Le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sono adeguatamente istruite e adottano comportamenti e procedure idonee alla tutela dei dati, soprattutto quando riguardino minori, salute o segnalazioni safeguarding.
7. Le segnalazioni safeguarding sono conservate separatamente dalla normale documentazione sportiva e amministrativa, con accesso limitato ai soggetti competenti e per il tempo necessario alle finalità e agli obblighi applicabili.
Art. 13 - Inclusività
1. La Società garantisce a tutti i propri Tesserati e ai Tesserati di altre associazioni e società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.
2. La Società si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettivo-relazionale, favorendone l’integrazione nelle attività compatibili con le caratteristiche individuali e con le condizioni di sicurezza.
3. Per le attività con persone con disabilità o in condizioni di particolare vulnerabilità, SSL individua le misure organizzative, comunicative e di assistenza necessarie, evitando che esigenze di supporto si traducano in isolamento, discriminazione o indebita limitazione dell’autonomia della persona.
Art. 14 - Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni
1. In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di Tesserati o di persone terze nei confronti di altri Tesserati, soprattutto se minorenni, la circostanza deve essere tempestivamente segnalata al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, a voce direttamente o tramite comunicazione scritta da inviarsi all’indirizzo e-mail dedicato: responsabiletutelaminori@lodisub.com.
2. Le credenziali di accesso alla casella e-mail dedicata sono nella disponibilità esclusiva del Responsabile, salvo soluzioni tecniche equivalenti che garantiscano la riservatezza e la continuità del servizio.
3. Per le segnalazioni è messo a disposizione un apposito modulo. Sono comunque prese in considerazione anche segnalazioni formulate con modalità diversa, purché contengano elementi sufficienti a consentire una prima valutazione.
4. L’indirizzo e-mail e le modalità di segnalazione sono pubblicati sul sito istituzionale, affissi in luogo ben visibile presso la sede e indicati nella documentazione di iscrizione o informazione consegnata ai Tesserati.
5. Nel caso di una segnalazione che coinvolga un minore come presunta vittima, i genitori o il tutore legale sono informati quando ciò sia compatibile con la sicurezza del minore e con le indicazioni delle autorità o dei servizi competenti. Se l’informazione al genitore o tutore può costituire un rischio per il minore, il Responsabile valuta le modalità di tutela con i soggetti istituzionali competenti.
6. In caso di gravi comportamenti lesivi, pericolo attuale o possibile rilevanza penale, la Società attiva senza ritardo le autorità competenti secondo la normativa vigente.
7. La Società adotta misure per prevenire la vittimizzazione secondaria e ogni forma di ritorsione nei confronti di chi abbia effettuato o sostenuto in buona fede una segnalazione o collaborato alla gestione della stessa.
8. Il Responsabile, ricevuta la segnalazione, effettua una prima valutazione del rischio e adotta o propone le misure temporanee necessarie a proteggere le persone coinvolte, limitando la raccolta di informazioni a quanto necessario e senza svolgere attività investigative riservate alle autorità competenti.
9. Le segnalazioni sono gestite secondo principi di tempestività, riservatezza, imparzialità, proporzionalità e tutela della dignità di tutte le persone coinvolte.
Art. 15 - Sanzioni
1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:
a. mancata attuazione colposa delle misure indicate nel MOG e della documentazione che ne costituisce parte integrante, compreso il Codice di condotta;
b. violazione dolosa delle misure indicate nel presente Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante;
c. violazione delle misure poste a tutela del segnalante o delle persone coinvolte;
d. effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino manifestamente infondate;
e. violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società o del Responsabile;
f. violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente Modello;
g. atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante o di chi abbia collaborato alla gestione della segnalazione;
h. mancata applicazione del presente sistema disciplinare o delle misure di protezione adottate.
2. Le sanzioni sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l’autore della violazione e la Società, del rilievo e della gravità della violazione, del ruolo e della responsabilità dell’autore, del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o intenzionalità, dell’eventuale recidiva, della gravità del pericolo creato, dell’entità del danno e delle circostanze aggravanti o attenuanti, nel rispetto del principio di proporzionalità e delle procedure applicabili.
3. Il sistema sanzionatorio è portato a conoscenza di tutti i destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società. Restano ferme le competenze degli organi di giustizia sportiva, delle autorità pubbliche e le conseguenze previste dai rapporti di lavoro, collaborazione, volontariato o tesseramento.
Sanzioni nei confronti dei volontari
1. Nei confronti dei volontari della Società possono essere comminate, in relazione alla natura e gravità della violazione, le seguenti sanzioni:
a. richiamo verbale per mancanze lievi;
b. ammonizione scritta nei casi di recidiva o di maggiore rilevanza;
c. allontanamento dalle strutture e dalle attività sportive per un periodo non superiore a 15 giorni;
d. allontanamento dalle strutture e dalle attività sportive per un periodo non superiore a 1 anno;
e. cessazione del rapporto di volontariato e, quando applicabile secondo Statuto e regolamenti, ulteriori provvedimenti associativi o di tesseramento.
2. Per lavoratori, collaboratori, tecnici, istruttori, dirigenti e Tesserati si applicano le misure previste dai rispettivi rapporti, regolamenti, codici e ordinamenti sportivi, nel rispetto delle garanzie procedurali applicabili.
Art. 16 - Obblighi formativi, informativi e altre misure
1. La Società pubblica il presente Modello (MOG) e il nominativo e i contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, anche con funzione di protezione e tutela dei minori ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021, presso la propria sede, sulla homepage del sito istituzionale e sugli ulteriori canali di comunicazione ritenuti idonei.
2. Al momento dell’adozione del presente Modello e in occasione di ogni sua modifica, la Società ne dà comunicazione ai propri Tesserati, soci, lavoratori, collaboratori e volontari.
3. La Società informa il Tesserato o, se minorenne, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura dell’atleta, del presente Modello e dei contatti del Responsabile, fornendo o rendendo disponibile la documentazione di supporto, tra cui il modulo per le segnalazioni.
4. La Società dà immediata comunicazione delle informazioni rilevanti al Responsabile, al Safeguarding Office dell’organismo affiliante e agli ulteriori organi competenti secondo le procedure applicabili.
5. La Società diffonde presso i propri Tesserati informative finalizzate alla prevenzione e al contrasto di abusi, violenze e discriminazioni e alla consapevolezza dei propri diritti, obblighi e tutele, anche attraverso campagne di sensibilizzazione.
6. L’organo amministrativo e il Responsabile promuovono la formazione periodica di istruttori, tecnici, dirigenti, accompagnatori, collaboratori e volontari che operano a contatto con i Tesserati, con particolare attenzione ai minori e alle specificità delle attività acquatiche e subacquee.
7. Dell’attuazione delle principali misure informative e formative è conservata evidenza documentale, anche ai fini della verifica annuale prevista dal presente Modello.
Art. 17 - Norme finali
1. Il presente documento è aggiornato dall’organo amministrativo della Società con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire ulteriori disposizioni normative, modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali e delle indicazioni del CONI, nonché modifiche e integrazioni del Regolamento o delle disposizioni di ASC. Resta ferma la valutazione annuale dell’effettività delle misure da parte del Responsabile.
2. Eventuali proposte di modifica del presente documento sono sottoposte all’organo amministrativo della Società per la relativa approvazione.
3. Il presente Modello, approvato dall’organo amministrativo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, salvo diversa data espressamente indicata nella delibera di approvazione.
4. Il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione costituisce documento collegato e parte integrante del sistema di safeguarding della Società.
REGOLAMENTO DELLE IMMERSIONI
E DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE
Premessa e criteri di redazione
Le regole di sede, piscina, noleggio e safeguarding restano disciplinate dai rispettivi documenti SSL, ai quali il presente regolamento rinvia.
Le disposizioni indicate come regole interne SSL possono essere più prudenziali dei minimi di legge. Quando una norma di legge, uno standard didattico o una disposizione del diving/gestore locale prevede condizioni più restrittive, prevale la regola più cautelativa applicabile.
Art. 1 - Oggetto, finalità e campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le immersioni e, per quanto compatibile, le attività subacquee, di apnea e di mermaiding (di seguito “immersioni”) organizzate, promosse, accompagnate, didatticamente condotte o supervisionate dalla Scuola Subacquea Laudense SSD a RL (di seguito “SSL”).
2. Il regolamento si applica a tesserati, allievi, subacquei certificati, partecipanti occasionali, istruttori, guide, assistenti e collaboratori che prendono parte alle attività SSL.
Art. 2 - Definizioni e ruoli operativi
1. Ai fini del presente regolamento, per “centro di immersione e di addestramento subacqueo” si intende il soggetto definito dall’art. 9, comma 1, lett. f), della L. 70/2026. SSL organizza le proprie attività nel rispetto degli obblighi applicabili alla propria natura giuridica e organizzativa.
2. Il “Responsabile SSL dell’attività” è la persona individuata dalla Società per la specifica uscita o attività, con compiti di coordinamento organizzativo e documentale.
3. La “Guida subacquea” e l’“Istruttore subacqueo” sono i soggetti in possesso delle qualifiche richieste dalla normativa e dall’organizzazione didattica di riferimento. L’istruttore può svolgere anche attività di guida.
4. Il “Dive Leader” è, ai fini organizzativi interni, la guida o l’istruttore incaricato da SSL di pianificare e condurre il gruppo di immersione.
Art. 3 - Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare i soggetti in possesso di brevetto adeguato al tipo di immersione, salvo che partecipino in qualità di allievi a un corso formalmente organizzato e condotto da un istruttore abilitato.
2. Ogni partecipante deve fornire a SSL gli estremi del brevetto, le informazioni richieste sull’esperienza subacquea e un recapito di emergenza.
3. Per partecipare alle attività organizzate è richiesto un certificato medico in corso di validità secondo la tipologia di attività praticata e le regole di didattica applicabili.
4. Il partecipante deve utilizzare esclusivamente configurazioni, miscele, attrezzature e tecniche per le quali possiede addestramento, esperienza e, quando previsto, specifica abilitazione.
5. SSL può richiedere la visione del logbook, un’immersione di verifica o l’adozione di condizioni più prudenziali quando esperienza recente, condizioni ambientali o complessità del sito lo rendano opportuno.
Art. 4 - Requisiti di guide, istruttori e collaboratori
1. Le attività di guida e istruzione sono affidate esclusivamente a soggetti che possiedono i requisiti previsti dalla L. 70/2026 e dalle ulteriori norme applicabili.
2. Prima dell’impiego nell’attività SSL devono essere verificati e mantenuti agli atti, secondo le procedure interne: brevetto/qualifica, stato attivo ove previsto dalla didattica, copertura assicurativa, certificato medico in corso di validità e prova del rapporto di collaborazione quando necessario ai fini assicurativi.
3. SSL verifica che le coperture assicurative del centro e dei collaboratori siano coerenti con le attività effettivamente svolte.
4. Ogni guida o istruttore opera esclusivamente entro i limiti delle proprie qualifiche e degli standard applicabili.
Art. 5 - Pianificazione dell’attività e valutazione preventiva dei rischi
1. Ogni uscita deve essere pianificata tenendo conto almeno di: sito, accessi e uscite, profondità, visibilità, temperatura, corrente, traffico nautico, meteo, stato del mare o del lago/fiume, caratteristiche del fondale, eventuali relitti o ambienti particolari, disponibilità di supporto di superficie e distanza dai soccorsi.
2. Il Responsabile SSL e il Dive Leader individuano le misure di prevenzione e, se le condizioni non sono compatibili con un livello di sicurezza adeguato, modificano, rinviano o annullano l’immersione.
3. La pianificazione deve considerare le caratteristiche del gruppo: brevetti, esperienza, configurazione, miscela, eventuali esigenze individuali comunicate e numero di guide/istruttori disponibili.
4. Quando l’attività si svolge presso un diving o una struttura ospitante, le relative procedure di sicurezza sono integrate nel piano SSL e devono essere rispettate.
Art. 6 - Registrazione pre-immersione
1. Prima dell’inizio di ogni immersione con guida o istruttore, il Responsabile SSL o un incaricato verifica e annota nell’apposito Registro Immersioni SSL almeno:
- estremi del brevetto di ciascun partecipante;
- orario di inizio dell’immersione;
- nominativo della guida o dell’istruttore incaricato.
2. Ai fini organizzativi SSL il registro può contenere ulteriori dati utili alla sicurezza, quali coppia/team, profondità programmata, miscela, numero di bombola/attrezzatura SSL assegnata e contatto di emergenza, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati personali.
3. Le registrazioni sono effettuate prima dell’ingresso in acqua e devono essere aggiornate se il piano operativo cambia in modo significativo.
Art. 7 - Briefing obbligatorio e presa visione delle condizioni operative
1. Prima di ogni immersione è obbligatorio partecipare al briefing tenuto dal Dive Leader o dallo staff incaricato.
2. Il briefing comprende, in relazione al sito e all’attività: obiettivo e percorso, profondità massima, tempi indicativi, punti di entrata/uscita, sistema di coppia/team, segnali, gestione del gas, procedura di risalita, uso del pedagno, gestione della separazione, rischi specifici del sito, comportamento sul natante o a riva e procedure di emergenza.
3. Devono essere indicati i riferimenti per l’emergenza, il luogo e la disponibilità dei presidi di primo soccorso/ossigeno, il punto di evacuazione e le modalità per attivare i soccorsi.
4. Ogni partecipante deve chiedere chiarimenti prima dell’ingresso in acqua se non comprende integralmente il briefing o non si ritiene in condizione di eseguire il piano.
Art. 8 - Sistema di coppia, composizione dei gruppi e rapporto guida/partecipanti
1. Le immersioni sono svolte da un numero minimo di due persone. SSL non organizza immersioni in solitaria nell’ambito delle proprie attività ricreative o didattiche.
2. Durante l’immersione ciascun partecipante deve mantenere il contatto e la cooperazione con il compagno o con il team assegnato e rispettare le procedure stabilite nel briefing.
3. Quando l’immersione è svolta avvalendosi di un istruttore o di una guida, il numero massimo simultaneo è di sei subacquei per ogni istruttore o guida.
4. Il limite operativo effettivo è il più restrittivo tra il limite di legge, gli standard dell’organizzazione didattica, le condizioni ambientali, l’esperienza dei partecipanti e le esigenze di sicurezza del gruppo.
5. La guida può riorganizzare coppie e gruppi, ridurre il numero di partecipanti o interrompere l’attività quando lo ritenga necessario per la sicurezza.
Art. 9 - Limiti di brevetto, profondità, profilo e gestione del gas
1. Ogni immersione deve rispettare i limiti previsti dai brevetti e dalle qualifiche dei partecipanti, nonché le condizioni operative stabilite nel briefing.
2. In un gruppo guidato con partecipanti aventi limiti diversi, la pianificazione deve essere compatibile con il limite più restrittivo, salvo suddivisione in gruppi autonomi con guida/istruttore dedicato e requisiti adeguati.
3. Le immersioni con obblighi decompressivi, miscele diverse dall’aria, ambienti ostruiti, profondità avanzate o configurazioni tecniche sono consentite solo a partecipanti specificamente addestrati e nel rispetto degli standard e delle procedure pertinenti.
4. Ogni partecipante deve monitorare il proprio gas e comunicare tempestivamente alla guida i valori o le condizioni concordate nel briefing, nonché qualunque consumo anomalo o problema.
5. La guida può modificare profondità, percorso e durata o interrompere l’immersione per ragioni di sicurezza.
Art. 10 - Segnalazione del subacqueo e navigazione di appoggio
1. La segnalazione in superficie e l’eventuale impiego di unità di appoggio sono effettuati nel rispetto della normativa vigente, compresi gli artt. 90 e 91 del D.M. 29 luglio 2008, n. 146, richiamati dalla L. 70/2026.
2. Ogni subacqueo deve essere dotato del pedagno/pallone di superficie previsto dalla normativa per l’uso in caso di separazione dal gruppo prima della risalita, salvo che una disciplina specifica applicabile richieda dotazioni ulteriori.
3. Se l’immersione è svolta con unità di appoggio, devono essere rispettate le prescrizioni relative a segnalazione, dotazioni supplementari di sicurezza, ossigeno, primo soccorso, comunicazioni e presenza di personale a bordo.
4. Il personale incaricato della conduzione dell’unità impiegata come appoggio per il trasferimento al luogo dell’immersione guidata deve restare a bordo per tutta la durata dell’immersione quando previsto dalla normativa.
5. Il Dive Leader informa i partecipanti sulle regole di imbarco, movimento a bordo, entrata e uscita dall’acqua e gestione dell’attrezzatura.
Art. 11 - Attrezzatura personale
1. Il partecipante è responsabile di presentarsi con attrezzatura personale idonea, efficiente, correttamente configurata e appropriata all’immersione programmata.
2. Prima dell’ingresso in acqua il partecipante esegue i controlli pre-immersione previsti dalla propria formazione e collabora ai controlli di coppia/team.
3. Qualunque anomalia, danneggiamento, perdita, contaminazione o dubbio sull’efficienza dell’attrezzatura deve essere comunicato immediatamente alla guida o allo staff. L’attrezzatura dubbia non deve essere utilizzata.
4. L’uso di muta stagna, miscele respiratorie, attrezzatura tecnica o specialistica è consentito solo quando il partecipante possiede l’abilitazione richiesta e dimostra adeguata familiarità operativa.
5. L’attrezzatura a noleggio deve essere utilizzata secondo le istruzioni ricevute e riconsegnata nelle condizioni previste.
Art. 12 - Attrezzature SSL, collaudi, manutenzione e fuori servizio
1. Le attrezzature e gli equipaggiamenti di proprietà SSL destinati alle attività subacquee devono essere conformi alle norme applicabili, ove previste, mantenuti in perfetto stato di funzionamento e sottoposti a regolare manutenzione.
2. SSL tiene un Registro Attrezzature, Collaudi e Manutenzioni nel quale sono annotati almeno identificazione del bene, interventi, verifiche/collaudi, date, esito, soggetto che ha eseguito l’intervento e prossima scadenza quando prevista.
3. Attrezzature che abbiano subito urti, cadute, sovrapressioni, contaminazioni o anomalie potenzialmente rilevanti sono immediatamente ritirate dal servizio fino a verifica.
4. Per le bombole SSL, la procedura interna che impone il fuori servizio in caso di urto o caduta significativa resta espressamente confermata.
5. L’accesso al registro e la conservazione della documentazione di manutenzione sono disciplinati da procedura interna.
Art. 13 - Primo soccorso, ossigeno ed emergenze
1. SSL assicura la disponibilità delle attrezzature di primo soccorso e di personale addestrato secondo le disposizioni applicabili all’attività e al contesto operativo.
2. Quando l’attività è svolta con unità di appoggio, si applicano le dotazioni supplementari previste dalla normativa, compresa l’unità per la somministrazione di ossigeno e la cassetta di primo soccorso prevista.
3. Nelle uscite subacquee o di apnea organizzate senza appoggio di un diving che assicuri e renda disponibile sul posto un presidio equivalente, SSL porta un kit ossigeno, un kit di primo soccorso, defibrillatore, kit documentale (Registro Immersioni, Contatti emergenza, scheda incidente) e i sistemi di segnalazione necessari.
4. Per ogni uscita deve essere noto chi attiva i soccorsi, chi presta il primo soccorso, chi gestisce l’ossigeno e chi coordina il resto del gruppo.
5. I recapiti di emergenza devono essere resi visibili e rapidamente accessibili ai partecipanti e allo staff; per i siti remoti sono predisposti anche punto di incontro/evacuazione e indicazioni utili alla localizzazione.
6. Ogni incidente, malore o sintomo sospetto dopo l’immersione deve essere segnalato immediatamente allo staff; la decisione di attivare i soccorsi prevale su esigenze organizzative o sportive.
Art. 14 - Condizioni psicofisiche e obbligo di comunicazione
1. Il partecipante deve presentarsi all’attività in condizioni psicofisiche compatibili con l’immersione e deve astenersi dall’entrare in acqua quando accusi malessere, affaticamento rilevante, febbre, problemi di compensazione, alterazioni dello stato di coscienza o altre condizioni che possano compromettere la sicurezza.
2. Devono essere comunicate allo staff, prima dell’immersione, le condizioni di salute, i farmaci o gli eventi intervenuti dopo l’ultima certificazione medica che possano incidere sulla sicurezza, senza necessità di diffondere dettagli sanitari non pertinenti.
3. È vietato partecipare all’immersione sotto l’effetto di alcol, sostanze stupefacenti o sostanze che alterino le capacità psicofisiche.
4. Il personale SSL può escludere o sospendere dalla singola attività il partecipante quando sussistano ragionevoli dubbi sulla sua idoneità contingente, invitandolo, ove opportuno, a richiedere valutazione medica.
5. La dichiarazione del partecipante sul proprio stato attuale è uno strumento di informazione e prevenzione e non sostituisce il certificato medico né trasferisce al partecipante responsabilità che la legge pone in capo a SSL o allo staff.
Art. 15 - Tutela dell’ambiente e del patrimonio sommerso
1. Le attività SSL sono svolte nel rispetto della normativa ambientale e di tutela del patrimonio culturale sommerso.
2. È vietato asportare, maneggiare, danneggiare o alimentare fauna e flora; è vietato danneggiare habitat, reperti, relitti o strutture sommerse.
3. Il Dive Leader informa il gruppo sulle regole specifiche del sito, delle aree protette e degli eventuali itinerari archeologici o naturalistici.
4. Il controllo dell’assetto, della pinneggiata e della configurazione dell’attrezzatura è parte integrante della condotta ambientale richiesta.
Art. 16 - Minori, persone con disabilità e soggetti che necessitano di supporto specifico
1. La partecipazione dei minori avviene nel rispetto degli standard didattici, delle regole di safeguarding SSL e con le autorizzazioni del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
2. Le attività rivolte a persone con disabilità sono svolte nel rispetto delle norme e delle procedure internazionalmente riconosciute e consolidate applicabili.
3. Quando l’attività richiede un accompagnatore con qualifica specifica, SSL verifica preventivamente il possesso del brevetto appropriato e definisce ruoli, assistenza, comunicazioni ed emergenze.
4. La documentazione specifica per persone con disabilità e accompagnatori è separata dal modulo ordinario di uscita e contiene soltanto le informazioni effettivamente necessarie alla sicurezza e all’organizzazione.
5. Le autorizzazioni per immagini e video sono raccolte separatamente dall’accettazione delle regole di sicurezza e dalla partecipazione all’attività.
Art. 17 - Condotta durante l’immersione e poteri operativi della guida
1. I partecipanti devono attenersi alle procedure di sicurezza pianificate e alle indicazioni della guida o dell’istruttore.
2. È vietato allontanarsi volontariamente dal gruppo, modificare unilateralmente il piano, superare i limiti concordati o adottare condotte che mettano in pericolo sé stessi, il compagno, il gruppo o terzi.
3. Qualunque disagio, ansia, freddo eccessivo, stanchezza, problema tecnico, perdita del compagno o consumo di gas incompatibile con il piano deve essere comunicato senza ritardo.
4. La guida può modificare o interrompere l’immersione in qualsiasi momento per condizioni ambientali, problemi tecnici o sanitari, indisciplina, perdita di controllo del gruppo o qualunque circostanza che riduca il margine di sicurezza.
5. La sicurezza e il benessere delle persone prevalgono sull’obiettivo dell’immersione, sul programma, sul costo sostenuto e sul risultato sportivo.
Art. 18 - Registrazione post-immersione e logbook
1. Al termine dell’immersione, il Responsabile SSL o l’incaricato completa il Registro Immersioni annotando almeno:
- orario di fine dell’immersione;
- profondità massima raggiunta;
- tipo di autorespiratore impiegato;
- miscela respiratoria utilizzata.
2. Le registrazioni pre e post immersione sono conservate da SSL per almeno sei mesi e rese disponibili alle autorità competenti nei casi previsti dalla legge.
3. Il subacqueo deve disporre di un libretto/logbook, anche digitale, contenente le informazioni previste dall’art. 12, comma 8, della L. 70/2026. Quando l’immersione è svolta con SSL, la guida o l’istruttore responsabile convalida l’immersione secondo la procedura adottata.
4. Per gli allievi, la compilazione e la firma del logbook avvengono inoltre secondo gli standard della didattica utilizzata.
Art. 19 - Incidenti, quasi incidenti e anomalie
1. Incidenti, infortuni, malori, attivazioni di ossigeno, assistenze in acqua, separazioni rilevanti, risalite anomale, perdita di attrezzatura, guasti o altri eventi potenzialmente significativi devono essere segnalati al Responsabile SSL.
2. SSL registra gli eventi rilevanti con una scheda interna di incidente/quasi incidente, separata dal registro immersioni, al fine di ricostruire i fatti, adottare azioni correttive e migliorare le procedure.
3. Il personale coinvolto preserva, quando necessario, documentazione, registri e attrezzature utili agli accertamenti e collabora con le autorità competenti.
4. La segnalazione interna non sostituisce gli obblighi di legge di denuncia, comunicazione o attivazione dei soccorsi.
Art. 20 - Esclusione dall’attività e provvedimenti interni
1. Il mancato rispetto del presente regolamento, delle direttive della guida o delle procedure di sicurezza può comportare richiamo, esclusione dalla singola immersione, sospensione o esclusione da ulteriori attività SSL, in funzione della gravità e della reiterazione.
2. L’esclusione può essere disposta anche prima dell’immersione quando manchino requisiti documentali, attrezzatura adeguata, condizioni psicofisiche compatibili o quando le condizioni operative non consentano un margine di sicurezza adeguato.
3. I provvedimenti interni non pregiudicano l’applicazione di eventuali norme di legge, regolamenti dell’ente di promozione sportiva, disposizioni della didattica o obblighi assicurativi.
Art. 21 - Responsabilità, informazione e assenza di esoneri generali
1. Ogni partecipante è responsabile del rispetto dei limiti della propria formazione, della corretta comunicazione delle informazioni rilevanti, del controllo della propria attrezzatura personale e dell’osservanza del briefing e delle procedure impartite.
2. SSL, il Responsabile, le guide, gli istruttori e i collaboratori restano responsabili degli obblighi loro attribuiti dalla legge, dalle qualifiche possedute, dagli standard applicabili e dalle attività effettivamente svolte.
3. Nessuna disposizione del presente regolamento deve essere interpretata come esonero preventivo da responsabilità inderogabili o come rinuncia del partecipante a diritti che non possono essere validamente rinunciati.
4. La documentazione di partecipazione deve privilegiare lo scambio chiaro di informazioni, l’assunzione di specifici obblighi di comportamento e la tracciabilità del briefing, evitando formule generiche di manleva che possano risultare inefficaci o fuorvianti.
5. Restano ferme le conseguenze derivanti da dichiarazioni false, reticenti o incomplete quando abbiano impedito allo staff di adottare misure di sicurezza ragionevolmente esigibili.
Art. 22 - Privacy, immagini e conservazione documentale
1. I dati personali sono trattati secondo il Regolamento (UE) 2016/679 e la documentazione privacy SSL vigente, nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, minimizzazione e limitazione della conservazione.
2. I dati del Registro Immersioni richiesti dalla L. 70/2026 sono conservati per almeno sei mesi. Eventuali tempi maggiori devono essere giustificati da obblighi di legge, esigenze assicurative o altre basi giuridiche documentate.
3. Le informazioni sanitarie sono trattate solo nella misura necessaria alla sicurezza e agli obblighi applicabili e non devono essere riportate nel Registro Immersioni se non strettamente necessario.
4. Il consenso a fotografie, video e pubblicazione di immagini è separato dalla partecipazione all’attività e dalla documentazione di sicurezza, salvo i casi in cui la ripresa sia necessaria per finalità tecniche o documentali e sussista una diversa base giuridica.
5. L’accesso ai documenti di sicurezza, ai registri e alle informazioni sanitarie è riservato ai soggetti autorizzati.
Art. 23 - Trasferimenti, appuntamento e attività presso strutture terze
1. Salvo diversa indicazione espressa nell’offerta o nella comunicazione dell’evento, il trasferimento verso il luogo di immersione avviene con mezzi scelti autonomamente dai partecipanti e non costituisce servizio di trasporto organizzato da SSL.
2. Eventuali accordi tra partecipanti per viaggiare insieme sono privati, salvo che SSL organizzi formalmente il trasporto.
3. Presso diving, piscine, porti, imbarcazioni o strutture di terzi devono essere rispettate anche le relative regole di accesso e sicurezza, purché compatibili con la normativa applicabile.
4. Il Responsabile SSL chiarisce nel programma dell’uscita il momento di presa in carico organizzativa dell’attività e il termine della stessa.