NATI DA UN SOGNO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
STATUTO
Titolo I – DENOMINAZIONE E SEDE
Art. 1
E’ costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato “NATI DA UN SOGNO APS”, nel seguito nominata “Associazione”.
Essa è una Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta, è apolitica, retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.
Art. 2
L’associazione ha durata illimitata nel tempo.
Art. 3
L’associazione ha sede in Savona. L’eventuale trasferimento della sede associativa nell’ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ma solo l’obbligo di comunicare la variazione agli Enti preposti.
Titolo II – SCOPI E FINALITA’
Art. 4
L’Associazione svolge la propria attività essenzialmente su base di volontariato dei Soci, degli aderenti e dei sostenitori e persegue i seguenti scopi:
- promuovere e diffondere la cultura, principalmente quella teatrale e filodrammatica, musicale, letteraria, figurativa e ogni altra forma artistica nel mondo giovanile e non;
- ampliare la conoscenza della cultura artistica attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnati ed operatori sociali, in campo culturale ed artistico affinché sappiano trasmettere l’amore per la cultura, principalmente quella teatrale e filodrammatica, musicale, letteraria, figurativa ed artistica in genere come un bene per la persona ed un valore Sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione Sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente;
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della cultura e dell’arte, un sollievo al proprio disagio.
Ciò senza fini di lucro ed anzi con l’impegno di devolvere eventuali utili risultanti dalla gestione alla promozione di spettacoli teatrali, manifestazioni artistiche o aggregative, incontri, dibattiti, convegni, studi e ricerche che mirino ad avviare un colloquio tra esponenti del mondo teatrale, filodrammatico, letterario, artistico e culturale di interesse cittadino, regionale, nazionale ed internazionale, avendo particolare attenzione ai problemi dell’area Savonese e della Regione Liguria.
Art. 5
L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle lettere D, F, G, I, L, R, V, W e Z dell’art. 5 del CTS.
In particolare:
- realizzazione, cura, sponsorizzazione, patrocinio, progettazione, allestimento, messa in scena di spettacoli teatrali, filodrammatici e musical, concerti musicali, opere liriche, letture di poesie e racconti, mostre e vernici e qualsiasi altro genere di manifestazione culturale o artistica utile al raggiungimento dello scopo Sociale;
- promuovere ed organizzare lezioni, corsi, stages, sia per adulti che per bambini e ragazzi;
- attività di formazione: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documentari, caffè-concerto, tavole rotonde, corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, organizzazione per i Soci di viaggi per assistere a spettacoli teatrali, filodrammatici e musical;
- attività editoriale: pubblicazione di testi teatrali, letterali, copioni, spartiti, cd musicali, DVD, audiocassette, riviste cartacee e digitali, atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- attività internet: progettazione, creazione, pubblicazione ed amministrazione di siti internet, mailing lists, e caselle di posta elettronica in simbiosi con l’oggetto Sociale;
- gestire circoli, librerie, biblioteche, cinema, teatri, laboratori artistici teatrali e musicali;
- aderire a circuiti ed organizzazioni aventi gli stessi principi e scopi, nonché le attività previste dal presente statuto;
- ricercare finanziamenti, elargizioni e donazioni sia da privati che da enti pubblici;
- acquisire locali, strumenti, impianti finalizzati al raggiungimento degli scopi Sociali;
- ricercare contatti, rapporti ed aderire ad associazioni simili per aiuti, scambi di esperienze, attività comuni.
Titolo III – SOCI
Art. 6
L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Per l’adesione dei Soci, l’Associazione ed i suoi rappresentanti potranno intraprendere qualsiasi iniziativa purché conforme alla legge.
Sono Soci dell’Associazione coloro che, nei limiti previsti dal comma 3. dell’art. 35 CTS, hanno sottoscritto l’atto costitutivo, il presente Statuto e gli eventuali regolamenti nonché tutti coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell’Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento. La sottoscrizione dello Statuto e dei Regolamenti da parte dei Soci avviene senza riserve.
L’ammissione di un nuovo Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato. In caso favorevole, la deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel Libro Soci. In caso di rifiuto, il Consiglio deve motivare la decisione all’interessato entro 60 giorni; l’interessato ha a sua volta 60 giorni dalla comunicazione del rifiuto per chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei Soci o un altro organo eletto dalla medesima, chiamati a deliberare, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrarlo entro un anno.
L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.
Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.
Art. 7
I Soci dell'Associazione hanno la seguente classificazione:
- Soci Ordinari: persone fisiche che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota ordinaria stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa ordinaria è ridotta del 50% per i portatori di handicap;
- Soci Sostenitori: persone fisiche di qualsiasi età, persone giuridiche o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, un importo non inferiore alla quota annuale maggiorata stabilita dal Consiglio Direttivo;
- Soci 'Ad Honorem': persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla realizzazione dell'oggetto sociale. Il Tesseramento ad honorem è attribuito anche a personalità dello spettacolo, della cultura o dell'arte in generale. La carica di Socio Onorario è vitalizia e non vincola al versamento della quota annuale di adesione. I Soci 'Ad Honorem' sono nominati dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo;
- Soci Fondatori: sono soci fondatori coloro che sono intervenuti nell'atto di fondazione dell'Associazione e sono considerati Soci ordinari a tutti gli effetti.
Art. 8
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato. Non può essere disposta per un periodo temporaneo né, tanto meno, inferiore ad un anno solare dalla data di sottoscrizione. Tuttavia, è in facoltà di ciascun Socio, recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione in forma scritta (lettera a mano, raccomandata, fax o e-mail), inviata al Presidente dell'Associazione o al Consiglio Direttivo.
In caso di recesso anticipato la quota associativa resta acquisita dall'Associazione. Le quote sono intrasferibili.
Art. 9
Tutti i Soci in regola con la quota associativa hanno diritto di partecipare all'Assemblea ed esprimere il proprio voto; per i Soci minorenni il diritto di voto va esercitato da un maggiorenne esercente la potestà genitoriale.
Art. 10
Il Socio è tenuto a:
- corrispondere diligentemente la quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo;
- osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi Associativi;
- corrispondere le eventuali quote straordinarie deliberate dall'Assemblea dei Soci ad integrazione del fondo destinato a sovvenire la necessità del conseguimento delle finalità dell'Associazione;
- partecipare alle Assemblee dei Soci in quanto con la propria presenza contribuisce a dare voce all'Organo Associativo più importante. Tale diritto/dovere deve leggersi come un “invito” per quei Soci che, per tenera età, anzianità o handicap, hanno difficoltà oggettive a parteciparvi;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell’Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell’ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell’art. 36 del D.lgs 117/2017;
Art. 11
L'Esclusione del Socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea dei Soci. I Soci recedenti od esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun
diritto sul patrimonio dell'Associazione. Possono, tuttavia, ottenere il rimborso delle spese regolarmente documentate ed effettivamente sostenute in nome, per conto e dell'interesse dell'Associazione.
Art. 12
Il Socio riceve, all'atto dell'ammissione, la Tessera Associativa, ed ha il diritto di intervenire all'Assemblea
dei Soci, con diritto di voto se maggiorenne. Per i Soci minorenni il diritto di intervento e di parola è esteso a chi esercita la potestà genitoriale.
Art. 13
Le quote associative sono fissate dal Consiglio Direttivo che potrà prevedere facilitazioni e riduzioni per particolari categorie di Soci (giovanissimi, anziani o portatori di handicap). Il Socio che versa la prima volta la quota associativa ha diritto ad una Tessera Associativa con decorrenza immediata e la cui validità è di un anno solare a partire dalla data di sottoscrizione.
Art. 14
Il rinnovo anticipato o ritardato di una Tessera Associativa non determina modificazioni in ordine alla sua validità nel tempo che fa sempre riferimento al giorno e mese della prima sottoscrizione. La Tessera Associativa dovrà essere rinnovata ogni anno pena la cancellazione dal libro dei Soci e la contestuale cessazione della carica sociale eventualmente ricoperta. Il Socio reintegrato gode, dal momento del suo reintegro, di tutti i diritti e doveri attribuiti ai Soci.
Art. 15
Le Tessere Associative sono numerate progressivamente. Il numero di Tessera Associativa è anche il numero anagrafico del Socio cui la Tessera corrisponde. Il rinnovo, anche tardivo della Tessera Associativa, non modifica il numero della stessa.
Art. 16
L’Associazione si avvale in modo prevalente dell’opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell’art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell’art. 18 del CTS.
L’Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all’art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.
Titolo IV – RISORSE ECONOMICHE
Art. 17
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:
quote associative fissate dal Consiglio Direttivo;
quote straordinarie fissate dall’Assemblea dei Soci;
contributi e liberalità degli aderenti;
contributi e liberalità dei privati (persone fisiche e giuridiche);
contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche;
contributi di Organismi internazionali;
donazioni e lasciti testamentari;
rimborsi derivanti da convenzioni;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Art. 18
Le somme versate dai Soci a titolo di quota associativa, lascito o liberalità non sono rimborsabili in alcun caso e sono del pari intrasmissibili.
Art. 19
Il Patrimonio dell’Associazione è indivisibile.
Titolo V – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 20
Sono organi dell'Associazione:
1) l'Assemblea dei Soci;
2) il Presidente dell'Associazione;
3) il Consiglio Direttivo;
4) l’Organo di Controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017);
5) l’Organo di Revisione dei Conti (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017);
6) il Collegio dei Probiviri (facoltativo);
7) il Commissario Straordinario.
Art. 21
Tutte le cariche associative sono conferite a titolo gratuito.
Art. 22
Solo i Soci maggiorenni che risultino Soci da almeno un anno possono ricoprire cariche negli Organi dell'Associazione.
Titolo VI – ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 23
L'Assemblea dei Soci è il vero punto di forza dell'Associazione e ad essa appartiene la totale sovranità che essa esercita nei modi e forme stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.
Art. 24
L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci ai sensi del presente Statuto ed è ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio Sociale. L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Presidente dall'Associazione o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei Soci.
Art. 25
All'Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:
- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione;
- il bilancio o rendiconto dell'esercizio sociale;
- le previsioni di massima ed il rendiconto per l'esercizio successivo.
Art. 26
L'Assemblea delibera inoltre in merito:
- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla eventuale nomina del Collegio dei Revisori;
- alla eventuale nomina del Collegio dei Probiviri;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno;
- a tutto quanto a lei demandato per Legge o per Statuto.
Art. 27
L’assemblea è straordinaria se convocata per modifica dello Statuto, per scioglimento e devoluzione del patrimonio, per eventuale trasformazione, fusione, scissione dell’associazione. È ordinaria negli altri casi.
Art. 28
Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte e ritenute valide mediante lettera spedita a ciascuno dei Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
Sono valide altre forme di convocazioni scritta quali fax, e-mail, sms, WhatsApp o altra forma di strumento informativo scritto idoneo.
La convocazione dell'Assemblea è valida anche se effettuata, con lo stesso anticipo di tempo, soltanto con l'affissione nell'Albo dell'Associazione del relativo avviso, contenente l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza oppure con la pubblicazione della stessa nell'Area Soci del sito internet.
L'intervento in Assemblea del Socio non regolarmente convocato, sana il difetto.
Art. 29
Il contenuto minimo per la convocazione è il seguente:
- luogo, data ed ora della prima e seconda convocazione. La seconda convocazione non può avvenire se non è trascorsa almeno un’ora prima della convocazione;
- elencazione degli argomenti all'ordine del giorno;
- modulo per conferimento della delega di voto tra i Soci.
Art. 30
Ogni Socio in regola con la quota di associativa ha diritto di parola.
Ogni Socio maggiorenne in regola con la quota associativa ha diritto di voto; per i Soci minorenni tale diritto va esercitato da un maggiorenne esercente la potestà genitoriale.
Ciascun Socio può farsi rappresentare da un altro Socio conferendo ad esso delega scritta.
Il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo o Collegio dei Revisori, non sono autorizzati a presentare deleghe in Assemblea.
Nessun Socio può rappresentare più di due Soci.
Art. 31
L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti in proprio o per delega la maggioranza dei Soci (50% + 1), e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Art. 32
L’assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell’associazione in prima convocazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole di due terzi dei presenti. Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 33
L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente anziano (se esistente), o dal Consigliere più anziano.
I Soci possono, tuttavia, procedere alla nomina di un Presidente dell'Assemblea scegliendo liberamente a maggioranza di voti, tra tutti i Soci maggiorenni presenti.
Il Presidente chiama, con l'approvazione dei presenti e la diretta approvazione dell'interessato, un Socio che funga da Segretario incaricato della redazione del verbale.
Se necessario i Soci nominano due scrutatori.
Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea.
Delle riunioni all'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e degli eventuali Scrutatori.
La raccolta dei singoli processi verbali costituisce il registro delle deliberazioni (libro verbali assemblee dei soci), le cui pagine sono numerate progressivamente.
Art. 34
Le votazioni dell'Assemblea sono effettuate, ad insindacabile scelta del Presidente della stessa, per alzata di
mano, per appello nominale o con voto segreto.
Art. 35
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, il Presidente dell’Associazione ed i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.
Art. 36
L’Assemblea dei Soci, Organo decisionale dell’Associazione, formandone la comune volontà, vincola tutti i Soci anche se dissenzienti.
Titolo VII – CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 37
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Art. 38
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri.
Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano (se esistente) o dal Consigliere più anziano.
Art. 39
In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede, in occasione della sua prima riunione, alla sostituzione ricorrendo alla graduatoria dei non eletti all’ultima votazione dell’Assemblea dei Soci, partendo dal primo degli esclusi e proseguendo con i successivi in caso di indisponibilità. Qualora sia impossibile, per qualunque motivo, utilizzare tale procedura, il Consiglio convoca una Assemblea dei Soci per l’elezione del nuovo Consigliere.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a più di tre consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.
Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea dei Soci.
Art. 40
Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a tutti i membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.
Art. 41
Sono competenze del Consiglio Direttivo:
- l’attuazione delle direttive dell’Assemblea dei Soci;
- l’elaborazione delle proposte di programmi di attività associativa e delle relative previsioni economico finanziarie da portare all’esame dell’Assemblea;
- l’elaborazione della proposta di bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa, da portare all’esame dell’Assemblea, secondo quanto previsto dall’art. 13 del CTS. Ricorrendone l’obbligo predispone il bilancio sociale secondo il disposto dell’art. 14 del CTS;
- la definizione delle quote associative e la proposta da portare all’esame dell’Assemblea di eventuali quote o sottoscrizioni straordinarie;
- le deliberazioni sull’ammissione dei Soci secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale;
- le proposte all’Assemblea per la cessazione della qualità di Socio;
- la decisione su tutti gli atti di natura patrimoniale necessari al conseguimento dei fini statutari ovvero necessari al funzionamento dell’Associazione.
Art. 42
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, delibera a maggioranza degli intervenuti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 43
Qualora il Consiglio Direttivo entri in contrasto o non raggiunga un accordo costruttivo ai fini degli scopi ed interessi dell’Associazione - anche sussistendo ad una maggioranza - ed il Presidente o uno qualsiasi dei Consiglieri ne ravvisi la giustificata opportunità, il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l’Assemblea dei Soci per la delibera.
E’ compito del Presidente inserire nell’ordine del giorno per la convocazione ogni punto sul quale i Soci sono chiamati a deliberare.
Art. 44
Delle riunioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
La raccolta dei singoli processi verbali costituisce il registro delle deliberazioni (libro verbali del Consiglio Direttivo), le cui pagine sono numerate progressivamente.
Art. 45
Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente.
Il Presidente, e in caso di sua assenza o altro impedimento il Vice Presidente più anziano con funzioni vicarie (se esistente) ha il compito di:
- convocare l’Assemblea dei Soci;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione;
- tenere aggiornata la contabilità e conservare la documentazione contabile;
- conservare il Registro dei Verbali dell’Assemblea nonché il Registro dei Verbali del Consiglio Direttivo;
- conservare ed aggiornare il Libro dei Soci;
- rappresentare l’Associazione in tutti i rapporti con i terzi;
- aprire, chiudere ed operare sui conti correnti postali e bancari;
- custodisce somme e valori dell’Associazione ed esegue ogni operazione di cassa;
- stare in giudizio in nome e per conto dell’Associazione.
Art. 46
Il Presidente cura l’aggiornamento e la tenuta del Libro dei Soci, del Libro dei Verbali delle Assemblee e del Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione.
Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai Soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.
Art. 47
Il Presidente può delegare qualsiasi membro del Consiglio Direttivo allo svolgimento, anche temporaneo, di incarichi o mansioni a lui spettanti.
Titolo VIII – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
Art. 48
L’esercizio Sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto economico finanziario dell’Associazione deve fare riferimento all’anno solare, deve fornire un’informativa esauriente circa la situazione economico-finanziaria dell’Associazione, e deve essere corredato di una separata analitica relazione all’attività commerciale eventualmente posta in essere in esclusiva strumentalità al perseguimento dei fini statuari.
Il rendiconto economico finanziario dell’Associazione deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea dei Soci per la sua approvazione in sede di riunione ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Art. 49
Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell’esercizio nelle forme previste dall’art. 13 o, ricorrendone i presupposti, dall’art. 14 del CTS, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio Sociale e comunque entro i termini di Legge necessari alla presentazione delle dichiarazioni fiscali.
Art. 50
La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l’Assemblea che lo approva, ed il bilancio definitivo, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la Sede dell’Associazione a disposizione dei Soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia. Il bilancio si considera correttamente depositato anche quando è pubblicato nell’Area Soci del portale internet e può essere inviato ai Soci - dietro loro richiesta - anche tramite e-mail, fax o altro strumento idoneo alla trasmissione.
Una volta approvato, il rendiconto definitivo deve poi essere pubblicato nel libro Verbali delle Assemblee dei Soci.
I bilanci approvati dall’Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell’Associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Presidente (o ad altro membro del Consiglio Direttivo da esso delegato).
Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall’art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Nei casi previsti dall’art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.
Art. 51
È fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 52
L’Associazione si scioglie per delibera dell’Assemblea Straordinaria o per inattività dell’Assemblea protratta per almeno due anni.
Lo scioglimento deve essere approvato da due Assemblee Straordinarie e la seconda seduta assembleare non può avere luogo lo stesso giorno della prima.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più Liquidatori - anche tra i non Soci - e stabilisce i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.
I Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’Assemblea e previo parere positivo dell’Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, devolveranno il patrimonio residuo ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell’assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Titolo IX – ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI
Art. 53
Se i Soci lo ritengono opportuno o se sussistono gli obblighi di Legge (nei casi previsti dagli artt. 30 e 31 del CTS), l’Assemblea provvede a maggioranza di voti alla nomina di un organo di controllo. Esso può essere monocratico o in alternativa collegiale, composto da tre membri effettivi e due supplenti facoltativi. Ai componenti di detto organo si applica l’articolo 2399 del codice civile.
I membri dell’organo di controllo sono eletti, anche tra i non Soci, dall’Assemblea; in caso di organo collegiale l’Assemblea provvede a designare anche il Presidente. Almeno un membro dell’organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397 comma 2 del codice civile.
In caso di superamento dei limiti previsti dall’art. 31 del CTS l’Associazione provvede a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro; in alternativa detta funzione può essere assunta dall’organo di controllo se costituito interamente da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Art. 54
L’organo di controllo vigila, riferendone all’Assemblea, sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5-6-7-8 del CTS (d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art.14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
Art. 55
I membri dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 56
In caso di organo collegiale, il collegio si riunisce almeno con cadenza semestrale. Delle riunioni si redige processo verbale. La raccolta dei singoli processi verbali costituisce il Libro delle Riunioni del Collegio le cui pagine sono numerate progressivamente.
Art. 57
L’organo di controllo dura in carica tre anni, al termine dei quali cessa automaticamente il mandato a meno che l’Assemblea dei Soci non deliberi diversamente. Qualora sussistano gli obblighi di Legge per il mantenimento in vita degli organi, l’Assemblea potrà confermare i membri esistenti o procedere a nuova nomina.
Titolo X – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 58
Nel caso l’Assemblea dei Soci lo ritenga opportuno, o per obblighi di Legge, viene nominato il Collegio dei Probiviri.
Art. 59
Ai sensi dell’articolo 808 del Codice Procedura Civile qualsivoglia controversia dovesse insorgere tra gli Organi Sociali e i Soci, o tra i Soci, o tra distinti Organi Sociali, sia nell’interpretazione sia nell’esecuzione del presente statuto, sarà rimessa al giudizio dei Probiviri, che funzionerà da Collegio Arbitrale ai sensi dell’articolo 809 del Codice di Procedura Civile.
Art. 60
Se per qualsivoglia ragione il Collegio dei Probiviri non potesse fungere da Collegio Arbitrale, il Revisore dei Conti fungerà da Arbitro unico; nel caso che egli non voglia o non possa fungere da Arbitro, è a lui demandata la nomina di un Arbitro unico.
Art. 61
Il Collegio dei Probiviri ha, in via primaria, la funzione di esaminare in seconda istanza, su ricorso dei Soci interessati, i provvedimenti del Consiglio Direttivo in materia disciplinare.
Il ricorso è presentato, con le relative motivazioni, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento all’interessato.
Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono emanate nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso e sono comunicate, per conoscenza, al Consiglio Direttivo ed ai Soci interessati.
Il dispositivo della deliberazione è affisso nell’albo dell’Associazione.
Il Collegio decide a maggioranza in base ad equità e giustizia “ex bono et aequo” senza formalità di procedure. Le decisioni del Collegio sono insindacabili ed inappellabili.
Art. 62
Il Collegio dei Probiviri eserciterà un controllo morale sulla gestione dell’Associazione e ne riferirà, con una propria relazione, all’Assemblea chiamata ad approvare il rendiconto consuntivo. Delle riunioni del Collegio si redige processo verbale. La raccolta dei singoli processi verbali costituisce il Registro delle Deliberazioni del Collegio dei Probiviri le cui pagine sono numerate progressivamente.
Art. 63
Il Collegio convoca l’Assemblea dei Soci ogni volta che gli Organi competenti, all’uopo tenuti, non vi abbiano provveduto.
Art. 64
Il Presidente del Collegio o un componente in sua vece, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 65
Qualora il Consiglio Direttivo si renda totalmente dimissionario e non sia possibile nominare un nuovo Consiglio Direttivo, l’Assemblea può procedere alla nomina di un Commissario Straordinario.
Il Commissario Straordinario può essere scelto anche tra i non Soci. Egli dura in carica un periodo massimo di sei mesi, salvo che una successiva Assemblea stabilisca una proroga.
Ha il potere e gli obblighi normalmente spettanti al Presidente dell’Associazione ed al Consiglio Direttivo.
Prima della scadenza del suo mandato il Commissario Straordinario convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Alla fine del mandato, redige il rendiconto del periodo commissariale.
Art. 66
Il presente Statuto entra in vigore all’atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell’Art. 1 di “APS” quale parte integrante della denominazione dell’Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino alla conferma dell’iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460 e successive modificazioni, quelle del CTS e la disciplina vigente in materia.
Il presente Statuto è composto di numero 12 pagine e vengono controfirmate da tutti i membri del Consiglio Direttivo.